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Sicurezza

l impianto del gasAccertamenti della sicurezza post contatore

Cambiano le regole per l'attivazione della fornitura di gas nel caso di impianti di utenza nuovi. Dal 1° ottobre 2004 entra in vigore la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n. 40/04 "Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas", con le modifiche e le integrazioni introdotte dalla delibera 129/04. Non sono coinvolti gli impianti destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.

INTERLAGA DISTRIBUZIONE GAS SRL, nel rispetto delle disposizioni contenute nella suddetta delibera e adottando la modalità transitoria prevista all'art. 18.1, rende noto alle Società di vendita, alle ditte installatrici ed ai clienti finali interessati che, a partire dal 1° ottobre 2004 la fornitura di gas, nel caso di impianti di utenza nuovi, potrà essere attivata solo ed esclusivamente dopo che il cliente avrà consegnato, oltre alla modulistica già in uso, il nuovo modulo ( ALLEGATO E ) debitamente compilato e sottoscritto dalla ditta installatrice, con copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della stessa ditta (questo certificato è richiesto per tutti gli impianti soggetti alla Legge 46/90).

La suddetta modalità transitoria resta in vigore fino al 31/03/2005.

Dal 1° aprile 2005, ai sensi del regolamento di cui alla delibera AEEG n. 40/04, entrano in vigore le nuove regole che disciplinano le attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi.
Dette regole non si applicano: a.) ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas;
b.) agli impianti di utenza modificati o riattivati;
c.) agli impianti di utenza in servizio.
Per le su elencate tipologie di impianti le attività di accertamento della sicurezza decorreranno successivamente, in conformità alle tempistiche previste dalla delibera AEEG n. 40/04, mentre l'attivazione della fornitura del gas a detti impianti avverrà con le modalità attualmente in essere.
Il regolamento non si applica inoltre agli impianti destinati a servire esclusivamente cicli produttivi, industriali o artigianali, fermo restando per questi impianti quanto previsto da altre leggi e norme vigenti.

Agli impianti di utenza nuovi, dal 1° aprile 2005 MARSIA DISTRIBUZIONE GAS SRL, nel rispetto delle disposizioni contenute nella suddetta delibera, attiverà la fornitura di gas soltanto dietro presentazione di una completa documentazione rilasciata dall'installatore che comprovi la realizzazione dell'impianto di utenza in conformità alla legislazione e alle norme tecniche vigenti. Il controllo sulla documentazione da parte del distributore era richiesto dalla precedente normativa, e costituisce quindi una garanzia aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla legislazione tecnica vigente in tema di sicurezza.

Nel caso in cui l'accertamento della documentazione abbia esito negativo, il distributore non potrà attivare la fornitura di gas al nuovo cliente finchè perdureranno le non conformità riscontrate. In particolare per ogni richiesta di attivazione di un nuovo impianto di utenza il cliente finale dovrà consegnare o far pervenire agli uffici MARSIA DISTRIBUZIONE GAS SRL, prima di richiedere l'appuntamento di attivazione alla propria società di vendita, la seguente documentazione:
1. se l'impianto di utenza ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90, i moduli "Richiesta di attivazione della fornitura di gas" e "Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto",rispettivamente modulo ( ALLEGATO A ) e modulo ( ALLEGATO B ) della delibera AEEG 40/04;
2. se l'impianto di utenza non ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90, i moduli "Richiesta di attivazione della fornitura di gas" e "Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto", rispettivamente modulo ( ALLEGATO C ) e modulo ( ALLEGATO D ) della delibera AEEG 40/04.

l modulo di cui all'allegato A o C, compilato in tutte le sue parti e firmato in originale a cura del cliente finale e il modulo di cui all'allegato B o D, compilato nelle sezioni pertinenti e firmato in originale a cura dell'installatore dell'impianto di utenza, corredato di tutti gli allegati indicati nel modulo stesso, costituiscono la documentazione indispensabile per l'attivazione della fornitura.

Gli allegati necessari sono i seguenti: 1. per gli impianti di utenza ricadenti nell’ambito di applicazione della legge n.46/90

• Progetto (solo per impianti con obbligo del progetto)
• Relazione con tipologie dei materiali utilizzati
• Schema di impianto realizzato
• Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti (Certificazione di cui alla Legge 46/90:Abilitazione lettera E)

2. per gli impianti d’utenza non ricadenti nell’ambito di applicazione della legge n. 46/90

• Progetto (solo per impianti con obbligo del progetto)
• Relazione con tipologie dei materiali utilizzati
• Schema di impianto realizzato

Per gli impianti la cui potenzialità massima sia maggiore di 116 kW occorrerà citare nel modulo “Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto” la pratica di prevenzione incendi; in tal caso il progetto allegato dovrà essere vistato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco.
Nel caso in cui l’accertamento abbia esito negativo, INTERLAGA DISTRIBUZIONE GAS SRL, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata o concordata con il venditore per l’attivazione della fornitura di gas, invia al venditore stesso, previo avviso di annullamento dell’appuntamento, una comunicazione in cui:
a.) notifica l’esito negativo dell’accertamento;
b.) evidenzia le motivazioni dell’esito negativo ed indica le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate;
c.) segnala al venditore che richiede l’attivazione della fornitura la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui sopra in forma completa, solo dopo avere provveduto all’eliminazione delle non conformità riscontrate.
Soltanto nel caso di esito positivo dell’accertamento sulla documentazione predetta, il distributore attiverà la fornitura di gas. Successivamente, il cliente finale entro i 30 giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura di gas dovrà consegnare o far pervenire presso gli uffici INTERLAGA DISTRIBUZIONE GAS SRL:
1. per gli impianti di utenza ricadenti nell’ambito di applicazione della legge n. 46/90, copia della dichiarazione di conformità dell’impianto di utenza compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’installatore, priva degli allegati previsti dalle leggi vigenti in materia;
2. per gli impianti di utenza non ricadenti nell’ambito di applicazione della legge n. 46/90, copia di una dichiarazione dell’installatore in cui attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e funzionalità dell’impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti e nel rispetto delle istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi collegati all’impianto.

Il distributore ha l'obbligo di sospendere la fornitura di gas nel caso in cui, trascorsi 40 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui al precedente punto. In tal caso, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi, comunicherà al cliente finale:
1. la data di sospensione della fornitura di gas;
2. l'addebito al suo venditore di Euro 30,00 (trenta) ai sensi dell'articolo 8 comma 7 della delibera AEEG 40/04 per l'intervento di sospensione della fornitura di gas;
3. i tempi per l'attivazione della fornitura, che decorreranno dalla data di presentazione della documentazione richiesta e non consegnata.
Per gli accertamenti effettuati dal distributore in attuazione della delibera dell'AEEG n. 40/04 verranno riconosciuti al distributore i seguenti importi unitari al netto delle imposte: a.) euro 40,00 (quaranta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW; b.) euro 50,00 (cinquanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW; c.) euro 60,00 (sessanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 116 kW.

Ai fini della copertura dei costi di effettuazione degli accertamenti il distributore addebiterà al venditore, per ogni accertamento effettuato, l'importo unitario di cui sopra in funzione della tipologia di impianto di utenza per il quale viene richiesta l'attivazione della fornitura; il venditore non potrà addebitare al cliente finale un importo superiore a quello suddetto.
La documentazione sopra richiamata dovrà essere consegnata o fatta pervenire agli uffici del distributore di zona
Per maggiori informazioni sul regolamento della Delibera AEEG 40/04 ed i moduli A B C D, consultare il sito http://www.autorita.energia.it/

 

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